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Scadenze normative

Le scadenze di NIS2, CRA, DORA e AI Act, europee e italiane, prese dai testi ufficiali: le prossime e quelle degli ultimi sei mesi.

Le date sono un aiuto per orientarsi e non sono una consulenza: fa fede la fonte ufficiale indicata per ogni scadenza. Le controlliamo sui testi ufficiali e per ognuna indichiamo la data dell’ultima verifica.

TutteNIS2CRADORAAI Act

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Prossime scadenze

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Dicembre 2026

AI ActUE
2 dicembre 2026Tra 30 giorni

AI Act: marcatura dei contenuti sintetici per i sistemi già sul mercato

I fornitori di sistemi che generano testo, immagini, audio o video, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per marcare gli output come generati artificialmente (art. 50, par. 2). I sistemi immessi dal 2 agosto 2026 devono marcarli da subito.

A chi si applica: Fornitori di sistemi di IA generativa, compresi quelli per finalità generali.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario
AI ActUE
2 dicembre 2026Tra 30 giorni

AI Act: nuovi divieti su immagini intime e materiale pedopornografico

Diventa vietato immettere sul mercato, mettere in servizio o usare sistemi di IA che generano o manipolano immagini, video o audio intimi realistici di persone riconoscibili senza consenso, o materiale pedopornografico (art. 5, par. 1, lett. b bis e b ter). Per i fornitori il divieto vale se questa è la finalità prevista o se il risultato è ragionevolmente prevedibile e mancano misure tecniche adeguate per impedirlo; per i deployer, se usano il sistema per generare quel materiale (art. 5, par. 1 bis).

A chi si applica: Fornitori e deployer di sistemi di IA che generano immagini, video o audio.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario

Aprile 2027

AI ActItaliaData indicativa
23 aprile 2027 (calcolata)

Consigli nazionali di ordini e collegi: regolamenti di formazione con percorsi sull’IA

I consigli nazionali di ordini e collegi adeguano i regolamenti sulla formazione continua con percorsi sull’IA. L’obbligo per gli iscritti segue i nuovi regolamenti.

Il decreto dà sei mesi dalla sua entrata in vigore (23 ottobre 2026): la data è calcolata.

A chi si applica: Consigli nazionali di ordini e collegi; poi i professionisti iscritti.

Verificata il 1 novembre 2026

Agosto 2027

AI ActUE
2 agosto 2027

AI Act: modelli per finalità generali già sul mercato prima del 2 agosto 2025

I modelli di IA per finalità generali già sul mercato prima del 2 agosto 2025 devono essere in regola con gli obblighi del capo V (documentazione tecnica, informazioni per chi integra il modello, politica sul diritto d’autore, sintesi dei contenuti di addestramento) entro il 2 agosto 2027.

A chi si applica: Fornitori di modelli di IA per finalità generali.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario

Dicembre 2027

AI ActUERinviata
2 dicembre 2027

AI Act: sistemi ad alto rischio dell’allegato III

Per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III si applicano le regole di classificazione, i requisiti (gestione dei rischi, dati, documentazione tecnica, registri, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cibersicurezza) e gli obblighi di fornitori, importatori, distributori e deployer. I sistemi già sul mercato o in servizio restano fuori finché la loro progettazione non subisce modifiche significative. Conta il tipo e modello, non il singolo esemplare: se una prima unità era già sul mercato, le unità successive identiche seguono la stessa regola (art. 111, par. 2). Per quelli destinati alle autorità pubbliche il termine ultimo è il 2 agosto 2030.

Rinviata dal reg. (UE) 2026/1744: prima era il 2 agosto 2026.

A chi si applica: Fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e deployer di sistemi dell’allegato III, enti pubblici compresi.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario

Agosto 2028

AI ActUEProposta di modifica in corso
2 agosto 2028

AI Act: sistemi ad alto rischio dell’allegato I (prodotti regolati)

Per i sistemi di IA che sono prodotti, o componenti di sicurezza di prodotti, regolati dalla normativa dell’allegato I (per esempio giocattoli, ascensori, apparecchiature radio, dispositivi medici) si applicano i requisiti e gli obblighi dell’alto rischio. La data è stata rinviata dal reg. 2026/1744: prima era il 2 agosto 2027. I sistemi già sul mercato o in servizio restano fuori finché la loro progettazione non subisce modifiche significative. Conta il tipo e modello, non il singolo esemplare: se una prima unità era già sul mercato, le unità successive identiche seguono la stessa regola (art. 111, par. 2).

Proposta COM(2025) 1023 in corso: sposterebbe dispositivi medici e diagnostici in vitro nella sezione B dell’allegato I, togliendoli da questa scadenza. Finché non è adottata, valgono la data e il perimetro attuali. La procedura

A chi si applica: Fabbricanti e fornitori di prodotti dell’allegato I, sezione A; deployer.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario
AI ActUEData indicativa
Entro il 2 agosto 2028

Macchine con IA: requisiti nel regolamento macchine

Con l’uscita delle macchine dalla sezione A dell’allegato I dell’AI Act, i requisiti per l’IA ad alto rischio nelle macchine arriveranno come nuovi requisiti essenziali del regolamento macchine (UE) 2023/1230, tramite atti delegati da applicare al più tardi il 2 agosto 2028.

Dipende da atti delegati della Commissione non ancora adottati: la data effettiva sarà quella che fisseranno.

A chi si applica: Fabbricanti di macchine con sistemi di IA ad alto rischio come componenti di sicurezza.

Verificata il 1 novembre 2026

Agosto 2030

AI ActUE
2 agosto 2030

AI Act: sistemi ad alto rischio già sul mercato destinati alle autorità pubbliche

I sistemi ad alto rischio già sul mercato o in servizio e destinati alle autorità pubbliche devono essere messi in regola entro questa data, anche senza modifiche. Quelli nuovi seguono il 2 dicembre 2027 o il 2 agosto 2028.

A chi si applica: Fornitori e deployer di sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche.

Verificata il 1 novembre 2026Aggiungi al calendario

Già in vigore

Scadenze degli ultimi sei mesi.

AI ActItalia
23 ottobre 2026

Entra in vigore il D.Lgs. 179/2026 (autorità, sanzioni, IA nel lavoro)

In Italia ci sono le sanzioni nazionali per le violazioni dell’AI Act, con l’ACN fra le autorità di vigilanza del mercato (insieme a Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per il proprio ambito) e l’AgID autorità di notifica. Il datore di lavoro che usa l’IA deve lasciare a una persona le decisioni finali sul rapporto di lavoro: un licenziamento deciso solo con un trattamento automatizzato è nullo.

A chi si applica: Fornitori, deployer, importatori, distributori e organismi notificati in Italia; datori di lavoro che usano sistemi di IA.

Fonti ufficiali:
Verificata il 1 novembre 2026
AI ActUE
14 ottobre 2026

AI Act: prima norma armonizzata, EN 18286:2026 sul sistema di gestione della qualità

La decisione di esecuzione (UE) 2026/2274 pubblica in Gazzetta il riferimento della norma EN 18286:2026: chi la segue ha la presunzione di conformità ai requisiti dell’AI Act sul sistema di gestione della qualità, dalla data di pubblicazione.

A chi si applica: Fornitori di sistemi di IA ad alto rischio.

Verificata il 1 novembre 2026
AI ActItalia
30 settembre 2026

Entra in vigore il D.Lgs. 160/2026 (reato, 231 e risarcimento dei danni da IA)

Nasce il reato dell’art. 437-bis c.p. («Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi»: fra l’altro, omesse misure di sicurezza o di sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, quando ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità), con responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001. Nelle cause di risarcimento, se si è violato l’AI Act il nesso causale con il danno si presume, salvo prova contraria.

A chi si applica: Fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di IA ad alto rischio; enti (modelli 231); chi è convenuto per danni causati da un sistema di IA.

Fonti ufficiali:
Verificata il 1 novembre 2026
AI ActUE
2 agosto 2026

AI Act: applicazione generale, trasparenza (art. 50) e sanzioni ai fornitori di modelli GPAI

Si applica tutto ciò che non ha una data diversa. Per le imprese il punto principale è l’art. 50: dire alle persone che stanno interagendo con un’IA, marcare in modo leggibile da macchina i contenuti sintetici, dichiarare i deepfake (per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 la marcatura va fatta entro il 2 dicembre 2026). Dalla stessa data la Commissione può sanzionare i fornitori di modelli di IA per finalità generali (art. 101): fino al 3% del fatturato mondiale annuo o 15 milioni di euro, se superiore.

A chi si applica: Fornitori e deployer dei sistemi interessati dall’art. 50; fornitori di modelli di IA per finalità generali (art. 101).

Verificata il 1 novembre 2026
AI ActUE
27 luglio 2026

Entra in vigore l’Omnibus sull’IA (reg. 2026/1744)

Valgono le modifiche dell’Omnibus senza una data propria: nuovo art. 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA; le macchine passano dalla sezione A alla sezione B dell’allegato I; i massimali di sanzione «se inferiore» valgono anche per le piccole imprese a media capitalizzazione (art. 99, par. 6 bis, solo per i par. 4 e 5; per le PMI valeva già). Si applicano anche gli artt. 102-110, compresa l’azione rappresentativa dei consumatori (art. 110).

A chi si applica: Fornitori e deployer di sistemi di IA; piccole imprese a media capitalizzazione; fabbricanti di macchine.

Verificata il 1 novembre 2026